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Guida per la gestione dei servizi demografici - Numero 68 - Novembre 2018

L'Ufficiale d'Anagrafe

Il tema del mese

Stranieri e decertificazione, sta scadendo l’ultima proroga, poi cosa succederà ?

Il tema è molto semplice, e su queste pagine ne abbiamo parlato spesso. Tutti gli enti pubblici e i gestori di pubblico servizio non possono richiedere certificati ai cittadini, devono “accontentarsi” delle autocertificazioni.

Le anagrafi e tutti gli uffici pubblici che emettono certificati devono apporre (a pena di nullità) una dizione, in calce ad ogni certificato, che recita: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

L’art. 40 del DPR n. 445/2000 è chiarissimo e non è il caso di ripetere nuovamente tutti gli aspetti della questione.

Tutto ciò è vero per tutti, ma esiste una deroga. Gli stranieri che devono produrre notizie anagrafiche contenute in certificati, per la gestione del loro titolo di soggiorno, anche qualora debbano produrle ad enti della PA, solitamente le questure, non possono avvalersi dell’autocertificazione e devono farsi rilasciare certificati in competente bollo, su cui le anagrafi e gli altri uffici che certificano apporranno una dicitura diversa: “Il presente certificato è rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione”.

La deroga doveva essere “temporanea” è invece è stata prorogata per ben 8 volte; la prima volta con la circolare n. 3/12 del Ministero dell’Interno e le altre sette con un’apposita norma.

Come già abbiamo fatto per le precedenti proroghe della deroga, riproponiamo l’intera storia, in modo tale da avere in un unico testo tutti i riferimenti, altrimenti complicatissimi da ricercare in una sequenza che non ha alcuna logica e denota quella sciatteria normativa, di cui parliamo spesso.

1. Le due norme gemelle

Il fatto che gli stranieri debbano produrre certificati, invece che autocertificazioni, è previsto sia nel D.P.R. 31-8-1999 n. 394: “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286”:

Art. 2 - Rapporti con la pubblica amministrazione

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti. […]

che nel D.P.R. 28-12-2000 n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”:

Art. 3 - Soggetti

[…] 2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. […]

2. Il primo tentativo di decertificare la materia

Con la legge sulla decertificazione sembrava che anche le due norme gemelle in materia di immigrazione fossero state coinvolte. Pareva evidente che le due frasi di chiusura che ponevano delle eccezioni in materia di immigrazione fossero implicitamente abrogate.

Subito dopo però il conflitto tra le esigenze di semplificazione portate avanti dal Ministero della Funzione Pubblica, che erano emerse nella norma, e le esigenze del sistema della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, furono palesate nel “punto 1 della circ. 3/12 del Ministero per la P.A. e la semplificazione”, che escludeva l’applicazione della norma stessa e disponeva una frase alternativa a quella prevista dalla legge.

Ad oggi, sui nostri certificati per il sistema della PS in materia di immigrazione, scriviamo ancora la suddetta frasetta.

3. Il secondo tentativo di decertificare la materia

Evidentemente la Funzione Pubblica non poteva tollerare l’esistenza di una così ampia “deroga” ai principi di decertificazione e l’anno dopo con il D.L. n. 5/2012: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni con la L. n. 35/2012, venne disposto:

Art. 17 - Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati

[…] 4-bis. All’articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero» sono soppresse.

4-ter. All’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti» sono soppresse.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.

Questa volta era chiaro: la decertificazione operava, espressamente, anche per il sistema della PS in materia di immigrazione. Il legislatore dava comunque ancora qualche mese di tempo per permettere l’adozione delle misure organizzative necessarie.

Il 1° gennaio 2013 doveva entrare in vigore la decertificazione anche per l’immigrazione.

4. La prima proroga: 30/06/2013

La vigilia di Natale del 2012 veniva però approvata la L. n. 228/2012: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” che stabiliva la prima proroga di 6 mesi:

Art. 1. […] comma 388

È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.

Tabella 2

20 - Omissis.

21 - 1° gennaio 2013: - Articolo 17, comma 4-quater, del decreto Legge 9 febbraio. 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35.

22 - Omissis.

5. La seconda proroga: 31/12/2013

Il 2 luglio 2013, il Ministero dell’Interno emanava l’ennesima Circolare (n. 400/A/2013/12.336.2) per annunciare la proroga, che in realtà non avrebbe più potuto operare, proprio perché il primo luglio la norma avrebbe già dovuto essere entrata in vigore.

Tra l’altro la proroga/deroga dell’entrata in vigore della legge veniva disposta con un DPCM, che veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale ben al di là di ogni termine, però aveva una clausola di retroattività.

D.P.C.M. 26-6-2013 - Ulteriore proroga di termini previsti dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 2013, n. 181:

Art. 1

1. In applicazione dell’art. 1, comma 394, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2013 i termini e regimi giuridici di cui alle seguenti disposizioni, indicate nella Tabella 2 allegata alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228:

[…] b) art. 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35; […].

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 2013 […].

Come si vede, la norma è in GU il 3 agosto e dispone la sua vigenza dal 1° luglio.

6. La terza proroga: 30/06/2014

La vigilia dell’ultimo dell’anno 2013 arriva la ulteriore proroga, ovviamente con un decreto d’urgenza:

D.L. 30-12-2013 n. 150: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”:

Art. 3. - Proroga di termini di competenza del Ministero dell’interno

[…] 3. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.[…]

7. La quarta proroga: 30/06/2015

Dunque, gli ingenui credevano che il 01/07/2014 entrasse in vigore la norma che prevedeva l’utilizzo della decertificazione in materia di immigrazione. Alcuni in modo troppo tempestivo avevano provveduto a togliere dai certificati la frasetta sugli stranieri.

Il Governo però gelava sia le aspettative degli ingenui che la solerzia degli efficienti e, dopo due mesi che era entrata teoricamente in vigore la decertificazione anche per gli stranieri, la reintroduceva di fatto con l’ennesimo decreto legge d’urgenza retroattivo.

D.L. 22 agosto 2014, n. 119: “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno.”, poi convertito dalla Legge 17 ottobre 2014, n. 146:

Art. 8 - Misure per l’ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

[…] 2. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

8. La quinta proroga: 31/12/2015

Questa volta i tecnici del Ministero si accorgono nei tempi della scadenza e, con ben 4 mesi di anticipo, predispongono la successiva proroga per tutto il 2015.

Il fatto singolare è che anche questa norma rientra nel famoso “decreto mille proroghe”, che ormai usualmente ogni anno viene emanato a dimostrazione dell’assoluta incapacità di talune amministrazioni di rispettare le scadenze di legge.

Questo fatto dimostra che questa proroga è ormai diventata “cronica”, sarebbe stata ora di alzare bandiera bianca e lasciare la deroga a tempo indeterminato. In realtà però il comma 6-ter, che vedremo dopo, è stato introdotto a febbraio 2015 dalla legge di conversione, in quanto nel decreto legge iniziale non c’era; quindi anche questa volta si tratta di un deroga con efficacia retroattiva.

D.L. 31-12-2014 n. 192 convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49). Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Art. 4 - Proroghe di termini di competenza del Ministero dell’interno

6-ter. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

9. La sesta proroga: 31/12/2016

Una volta che una proroga entra nel decreto mille proroghe, ben difficilmente ne esce, e la nostra proroga non fece eccezione; anche con il D.L. 30-12-2015 n. 210: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” è stata prevista la sesta proroga:

Art. 4 - Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell’interno e della difesa

[…] 3. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016.

10. La settima proroga: 31/12/2017

Per il 2017 la proroga fu attuata con l’art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017 che dispose:

[…] 3. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

11. L’ottava proroga fino al 31/12/2018

La proroga vigente è stata disposta dall’art. 1, comma 1122, lett. a), Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con il seguente testo:

[…] all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018»;

Avevamo in serbo di fare un ulteriore commento, specie in relazione alle recenti misure del decreto sicurezza; ve lo risparmiamo: ogni parola in più è sprecata, aspettiamo con trepidazione cosa succederà e consigliamo a tutti di mantenere la frasetta in fondo ai certificati per gli stranieri, anche se la proroga non dovesse arrivare entro il 31 dicembre.