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Guida per la gestione dei servizi demografici - Numero 68 - Novembre 2018

L'Ufficiale Elettorale

Il tema del mese

“Elezioni pulite”: quali modifiche al procedimento elettorale dal disegno di legge approvato dalla Camera

(di Paolo Russomanno)

La disciplina elettorale ha alcune caratteristiche di base che ben conoscono gli addetti agli uffici elettorali delle migliaia di Comuni italiani.

In sintesi potremmo dire che le nostre elezioni, in primis comunali, si basano:

  • su alcune disposizioni normative di base – leggi e decreti a volte datati, ma modificati con una certa regolarità nel corso di decenni di attività parlamentare;
  • su un insieme di prassi (cristallizzate queste ultime nelle circolari e nelle istruzioni ministeriali, relative principalmente alle modalità di presentazione delle candidature e alle operazioni delle sezioni);
  • su una giurisprudenza sempre florida e non di rado creativa, in particolar modo in materia di presentazione delle liste elettorali e di modalità di espressione del voto.

Dopo una cospicua modifica alla legge relativa all’elezione dei rappresentanti alla Camera e al Senato, il cosiddetto “Rosatellum 2.0”, che arrivava con l’ambizione di sanare la confusione creatasi a seguito della pronuncia della Corte costituzionale sul “Porcellum” e di cui si è dato conto anche su questa guida n. 57 di novembre 2017, è la volta di alcune importanti modifiche all’elezione delle amministrazioni comunali, ma anche al procedimento elettorale.

1. La proposta di legge 543 approvata alla Camera in data 11/10/2018

Queste modifiche normative, al momento approvate dalla sola Camera dei deputati (Proposta di legge C. 543, approvata l’11 ottobre 2018) e quindi in attesa di esame da parte del Senato per l’approvazione o le eventuali modifiche (D.D.L. S. 859) hanno preso il nome di “Elezioni pulite”.

Si tratta di un insieme di modifiche e aggiunte a varie norme vigenti pensate per garantire una maggiore trasparenza e impermeabilità alle eventuali ingerenze esterne relative all’espressione del voto. È bene ricordare che l’ultima volta che il legislatore è intervenuto con queste (lodevoli) intenzioni, si è partorito il cosiddetto “tagliando antifrode”, di cui si ricordano ancora le lunghe file ai seggi alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 ...

Cercheremo anche in questo caso di fare un “bigino” delle principali modifiche presenti nel testo approvato dalla Camera, provando a rendere conto in particolare di quelle con maggiore impatto sugli uffici elettorali comunali e azzardando (il termine è indubbiamente il più calzante) alcune prime indicazioni operative.

Siccome, oltre a possibili modifiche al Senato, vi sono alcune norme che rinviano a decreti attuativi, è giusto invitare a tenersi aggiornati ad esempio tramite il Memoweb Gaspari, sul quale la tematica elettorale è costantemente trattata tramite memo e note operative.

2. Le prossime scadenze elettorali

All’orizzonte si preannuncia un anno, il 2019, fortemente caratterizzato da momenti elettorali: dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, la cui data possibile pare essere domenica 26 maggio, a quelle per l’elezione del Presidente in cinque regioni: Abruzzo – che andrà al voto il 10 febbraio; Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna, oltre al maxi turno elettorale amministrativo che coinvolgerà circa la metà dei Comuni italiani.

A scanso di equivoci, ci permettiamo fin da subito di chiarire che nessuna delle norme che riguardano l’operatività degli uffici di “Elezioni pulite” riduce o elimina adempimenti a carico dei Comuni, ma anzi vengono introdotti nuovi procedimenti, alcuni con una portata potenzialmente dirompente in riferimento all’operatività degli uffici elettorali.

3. I componenti dell’ufficio elettorale di sezione

Le nuove norme introducono modifiche a tutti e tre i principali soggetti dell’ufficio di sezione elettorale: presidente, segretario e scrutatori.

Una previsione trasversale è quella relativa alle cause ostative alla funzione, che vede tre principali interventi da parte del legislatore:

  • vengono aggiornate le diciture relative ai Ministeri i cui dipendenti sono esclusi dalla nomina a componente del seggio, che risultavano ormai datate. Sono incompatibili pertanto i dipendenti di Ministero dell’Interno, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e trasporti;
  • sono dichiarati incompatibili alla funzione di presidente e segretario i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate;
  • sono esclusi coloro i quali siano stati condannati, anche in via non definitiva, per una serie di reati (contro la P.A.; per associazione mafiosa; per scambio elettorale politico-mafioso). Ciò si applica anche in caso di patteggiamento e condanna per decreto a pena pecuniaria. Sono esclusi anche i condannati in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a 2 anni di reclusione per delitto colposo.

In merito al terzo punto è previsto che la verifica delle cause di esclusione sia compiuta d’ufficio, si immagina attraverso la richiesta del casellario giudiziario e dei “carichi pendenti” successivamente alla nomina/estrazione. Poiché l’articolo modificato riguarda non l’iscrizione all’Albo ma la nomina a componente dell’Ufficio elettorale di sezione, occorre attendere il Decreto Ministeriale che dovrebbe chiarire le modalità attuative di quello che si preannuncia come un’attività di verifica abbastanza problematica.

Caso ancora più problematico è quello del segretario che, a norma dell’art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, può essere scelto particolarmente a ridosso dell’evento elettorale: “Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado”.

4. Il presidente di seggio

Specificamente, sul “re” dell’ufficio elettorale di sezione le principali modifiche sono le seguenti:

  1. il Presidente è scelto dal presidente della Corte d’appello competente per territorio tra i cittadini che fanno parte dell’elenco apposito (salvo poterlo nominare, come sempre, tra le categorie individuate dalla legge: magistrati, avvocati, notai ecc.), eliminando la categoria dei “cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio”;
  2. eliminata la surroga del presidente impossibilitato con il sindaco o suo delegato, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria del presidente. Dopo le modifiche, in questi casi procederebbe lo stesso presidente della Corte d’appello a sorteggiare un sostituto dall’elenco;
  3. divieto di ricoprire l’incarico per più di due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale (si immagina che tale “conto” debba considerarsi a partire dalle prime elezioni successive all’applicazione della norma, salvo specifiche istruzioni di diverso segno);
  4. i presidenti, oltre a godere dei diritti civili e politici, debbono avere età compresa tra i 18 e i 70 anni ed avere titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

5. Scrutatori e segretari di sezione

La nuova normativa modifica l’art. 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, stabilendo che:

In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel Comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, con invito pubblicato anche nel sito internet del Comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, chiede agli iscritti nell’albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire al Comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nell’invito della Commissione. Sono cancellati dall’albo gli iscritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive.

Ne deriva che:

  1. la C.E.Co. chiede - con avviso pubblicato “anche” (non solo, quindi) sul sito web - agli iscritti all’albo degli scrutatori di dare una “conferma d’interesse”. Il Comune, pertanto, dovrà predisporsi a un periodo – tra il quarantesimo e il ventisettesimo giorno antecedente la votazione – in cui ricevere tutti i R.S.V.P. degli iscritti all’Albo. Non sembrano tuttavia cambiare le tempistiche per la revisione “ordinaria” dell’Albo, ivi comprese cancellazioni e richieste di iscrizioni (dal 1 ottobre al 30 novembre). Su tale punto è previsto un Decreto Ministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, che dovrebbe fornire indicazioni operative più precise;
  2. ricevute le risposte il Comune distingue due elenchi nell’Albo stesso: da un lato chi ha risposto, dall’altro i silenti. Chi non risponde per due volte consecutive a tale invito è cancellato dall’Albo (alla prima revisione “ordinaria” successiva, si immagina);
  3. la C.E.Co. procede, tra il 25° e il 20° giorno antecedente il voto, a riunirsi per sorteggiare i componenti di seggio. Il termine per l’affissione del manifesto di convocazione della Commissione cambia: si passa da due giorni prima della riunione a dieci giorni prima;
  4. la modifica più sostanziosa riguarda ovviamente il ritorno al sorteggio (eliminato nel 2005 dal cosiddetto “Porcellum”), il quale avviene in prima battuta solo tra gli iscritti all’albo che abbiano risposto all’invito di cui al punto 1, anche identificando un elenco di sostituti ai sorteggiati. Solo nel caso in cui il numero di iscritti all’Albo che abbiano risposto all’invito non sia sufficiente, si procede estraendo tra chi non ha confermato la propria disponibilità e – in ulteriore subordine – tra tutti gli iscritti alle liste elettorali;
  5. oltre alla distinzione tra iscritti che rispondono e iscritti silenti, è introdotta una riserva di posti (la metà arrotondata per difetto) per chi si trova in stato di disoccupazione da almeno 30 giorni al momento dell’estrazione. È legittimo pensare che tali soggetti debbano comunque essere correttamente iscritti all’Albo degli scrutatori;
  6. gli scrutatori debbono avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni (prima era 70, come per i presidenti) e godere dei diritti civili e politici, oltre ai requisiti già presenti (essere elettore del Comune e aver assolto gli obblighi scolastici);
  7. in analogia con quanto previsto per i presidenti, si pone il limite di due mandati consecutivi presso la stessa sezione elettorale (previsione questa, citata nel dossier parlamentare, di dubbia comprensibilità, data l’estrazione a sorteggio degli scrutatori).

È inoltre previsto che ai componenti dei seggi sia fornita formazione e aggiornamento on line su modalità di spoglio, legislazione, anche in materia di scambio elettorale. Le modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell’Interno.

Per i segretari, a parte quanto già detto sopra in termini generali, è previsto che l’età degli stessi non sia superiore ai 65 anni.

6. Ampiezza delle sezioni elettorali

Al momento la norma prevede che ogni sezione elettorale “ordinaria” – escluse quindi quelle con particolari condizioni di lontananza e viabilità – debba avere un numero di elettori iscritti compreso tra i 500 e i 1200. La disposizione eleva il “tetto minimo”, portandolo a 700 iscritti, con lo scopo dichiarato di rendere meno agevole l’eventuale identificazione del voto.

Non è al momento chiaro cosa accada alle sezioni che hanno un numero di elettori compreso tra i 500 e i 700, anche in considerazione del fatto che questa norma si applica a partire dal 1 gennaio 2019 (e quindi le eventuali modifiche delle sezioni elettorali andranno proposte alla Commissione Elettorale Circondariale con la prima revisione semestrale utile).

7. Arredi elettorali e locali da adibire a sezione elettorale

Varie modifiche, relative agli arredi e ai locali sede di seggio riprendono proposte di legge già emerse durante la precedente legislatura.

Tali modifiche riguardano:

  1. le urne elettorali – da utilizzare per tutte le competizioni elettorali – debbono essere di materiale semitrasparente;
  2. le cabine elettorali che saranno acquistate per sostituire precedenti, o che saranno riadattate, dovranno essere: chiuse su tre lati; con il lato aperto, privo di qualsivoglia protezione, rivolto verso il muro; con un’altezza, da stabilirsi con Decreto ministeriale, che garantisca la copertura del solo busto del votante;
  3. nella sala di votazione, in ordine alle porte e finestre, è già previsto che le porte e finestre posizionate nella parete adiacente ai tavoli e ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, debbono essere chiuse in modo da impedire la vista o ogni comunicazione dall’esterno. Viene aggiunta la chiusura di porte e finestre anche che si trovino nella parete adiacente o retrostante alle cabine elettorali.

8. Divieti di assunzione nelle società partecipate

La proposta di legge interviene anche nell’attività delle società partecipate. È infatti previsto il divieto – avente lo scopo di evitare inquinamenti a mezzo di “scambi elettorali” – di ogni assunzione di personale dipendente da parte delle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica, locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti o nei 60 successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessate dal voto.

9. Voto in Comune diverso da quello di residenza per motivi di lavoro, studio e cure mediche

Altra norma di grande impatto è quella che autorizza il voto per referendum abrogativi e costituzionali, come pure per le elezioni europee in un Comune diverso da quello di residenza da parte di particolari categorie di elettori.

In primis gli elettori devono essere:

  • domiciliati in un Comune di una regione diversa da quella di appartenenza (tutte le elezioni coinvolte);
  • domiciliati in una regione facente parte della stessa circoscrizione elettorale (solo elezioni europee).

In secondo luogo è previsto che tale possibilità sia garantita esclusivamente per motivi di lavoro, studio o cure mediche. A differenza di quanto previsto per il voto degli elettori temporaneamente all’estero in occasione delle consultazioni politiche e dei referendum (dove i motivi di presenza temporanea all’estero sono semplicemente dichiarati), in questo caso occorrerebbe fornire una precisa documentazione del motivo.

Pertanto è previsto che chi intenda richiedere tale opzione debba produrre al Comune di iscrizione nelle liste elettorali una richiesta entro il 30° giorno antecedente la data della votazione, allegando:

  • copia di un documento di riconoscimento valido;
  • documentazione del datore di lavoro o di un’istituzione scolastica o formativa o di un istituto sanitario – siano essi pubblici o privati – attestanti la temporaneità del domicilio;
  • copia della tessera elettorale o dichiarazione di suo smarrimento.

Tale Comune verifica quindi che nulla osti al godimento dell’elettorato attivo e ne dà notizia, entro il 7° giorno antecedente il voto, al Comune di domicilio. Quest’ultimo rilascerà all’elettore, entro il 3° giorno antecedente la data del voto, un’attestazione di ammissione al voto, indicando la sezione elettorale presso cui recarsi a votare. Tale attestazione, assieme alla tessera elettorale e al documento d’identità, sarà necessaria per esprimere il voto.

10. Voto in Comune diverso da quello di residenza per operazioni di soccorso e sostegno a vittime di terremoti o altre calamità naturali

Si estende quanto previsto per gli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso (militari, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco) ai soccorritori in occasione di terremoti o altre calamità. Pertanto costoro potranno votare in qualsiasi sezione del Comune presso il quale si trovano per tale motivo.

Ciò è previsto per le elezioni politiche (art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), come pure per quelle regionali e provinciali (?!?) (art. 1, comma 1, lettera f) del D.L. 3 maggio 1976, n. 161), purché ovviamente in quest’ultimo caso gli stessi siano elettori della stessa Regione.