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Guida per la gestione dei servizi demografici - Numero 66 - Settembre 2018

L'Ufficiale Elettorale

Il tema del mese

Il nuovo codice della privacy e la vendita delle liste elettorali

Questo è un tema che abbiamo già trattato all’inizio di questa avventura della “Guida Mensile” e, a parte qualche sporadico quesito, pensavamo di avere detto tutto e chiaramente, da novembre 2012.

Pubblicammo un articolo dal titolo: “Pubblicità delle liste elettorali, rapporti con la normativa in materia di privacy” e mai abbiamo pensato di doverci tornare sopra.

Il 10 agosto 2018, il Governo ha emanato, pochi giorni prima della scadenza della legge delega, il D.Lgs. n. 101, che modificherà il codice della privacy.

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre ed entrerà in vigore il 19 settembre.

1. La vendita delle liste elettorali

Il D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”, all’art. 51, prima della sua modifica del 2004 disponeva, al comma 5:

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.

Questa norma era finalizzata ad agevolare le forze politiche, che nell’imminenza delle elezioni potevano acquistare queste liste, dalle tipografie a cui il Comune le lasciava in deposito, al fine di un miglior contatto con gli elettori.

In quel contesto non esisteva alcuna nozione di privacy.

2. L’abrogazione della norma in materia di vendita delle liste elettorali

Quando il governo, in attuazione della prima delega ad attuare un testo unico in materia di privacy, dovette rivedere la norma sulle liste, ritenne che la vendita delle stesse fosse contraria ai principi della privacy e, nel 2003, con entrata in vigore il primo gennaio 2004, dispose:

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 177 - Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali

[…] 5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente:

"Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso."

Fu subito evidente a tutti che la nuova normativa, pur non secretando le liste, proprio per permettere un contatto più preciso tra elettori e forze politiche, modificava in modo sostanziale l’acquisizione delle liste elettorali.

Prima bastava andare in tipografia ed acquistarle già pronte, dal 2004 sarebbe stata necessaria un’istanza con una adeguata motivazione.

Come già avevamo scritto nell’articolo citato, da quel momento chi otteneva le liste dal Comune, doveva ottenere il consenso informato dagli interessati, altrimenti, appena finito il periodo elettorale, le liste in mano ai partiti dovevano essere distrutte.

3. Se si abroga il codice della privacy, rivive la legge precedente?

In realtà il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che entrerà in vigore il 19 settembre, non abroga tutto il vecchio codice della privacy, ma solo alcuni articoli. Altri li riscrive. Dice infatti, per quanto ci riguarda:

Art. 27 - Abrogazioni

1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati: […]

c) alla parte III: […]

3) gli articoli […] 177 […]

Secondo il senso comune se si abroga la legge che ha abrogato una legge precedente, l’effetto dovrebbe essere quello di far rivivere la legge che era stata abrogata.

Tornando al nostro caso, ci si immaginerebbe che le liste potranno essere nuovamente messe in vendita; in subordine per ottenerne copia non dovrebbe più servire una istanza motivata …

4. La reviviscenza normativa

Il fenomeno normativo che fa rivivere la norma precedente alla abrogazione, si chiama “reviviscenza” ed è spesso usato dai promotori dei referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione.

Secondo costoro, se il referendum abroga una norma abrogatrice, potrebbe determinare la reviviscenza della norma abrogata.

Nelle Preleggi al Codice Civile si dice:

Art. 15 - Abrogazione delle leggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

E qui finiscono le norme e dunque né la Costituzione né i codici né le leggi ordinarie, prevedono espressamente questo fenomeno, che sembra addirittura di sola definizione dogmatica.

La Corte Costituzionale sembra dire che la reviviscenza debba essere espressa dal legislatore abrogante, riportiamo qui un breve passaggio della sentenza n. 13 del 2012:

[…] La tesi della reviviscenza di disposizioni a séguito di abrogazione referendaria non può essere accolta, perché si fonda su una visione «stratificata» dell'ordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti. Ove fosse seguita tale tesi, l'abrogazione, non solo in questo caso, avrebbe come effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse, con conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore, rappresentativo o referendario, e per le autorità chiamate a interpretare e applicare tali norme, con ricadute negative in termini di certezza del diritto; principio che è essenziale per il sistema delle fonti e che, in materia elettorale, è «di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico» […]

Dunque sembra che l’ordinamento non possa tollerare questo istituto, salvo che non sia un effetto espressamente voluto dal legislatore.

5. Adesso che fare, in pratica ?

Siamo certi che il Governo non abbia minimamente preso in considerazione questo problema, che invece dovrebbe essere presente nella riflessione giuridica quando si abroga un codice o parte di esso, che per sua natura è una legge generale.

Siamo altrettanto certi che né il legislatore europeo né quello nazionale abbiano mai pensato di far rivivere l’istituto della vendita delle liste elettorali.

Siamo abbastanza certi che il Garante della Privacy, che secondo il nuovo art. 154 bis del codice potrà “adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori”, non reintrodurrà il principio della vendita delle liste …

Però non diamolo per scontato e negli atti che dovremo fare, specie quando denegheremo il rilascio delle liste per difetto di motivazione, tralasciamo ogni riferimento al codice della privacy, perché adesso lì non se ne parla più …