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PRATICA COD. 850335.20

Personale

Decesso dipendente

In caso di decesso di un dipendente le spettanze che competono agli eredi si distinguono in somme iure successionis (mensilità residue, ferie non fruite, straordinario, ratei di tredicesima) e somme iure proprio. 
Le somme iure successionis spettano agli eredi legittimi o testamentari individuati secondo le disposizioni del codice civile sulle successioni (articoli 565 e ss. cod. civ.). A tal fine il datore di lavoro dovrà accertarsi dei reali beneficiari acquisendo la seguente documentazione:
•  certificato di morte;
•  atto notorio o dichiarazione sostitutiva indicante gli aventi causa, se trattasi di successione legittima o testamentaria, quali siano gli eredi legittimi o testamentari con le relative quote spettanti, che i predetti sono gli unici eredi (ovvero che non risultano altre persone cui la legge riserva una quota ereditaria o altri diritti);
•  codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun beneficiario;
•  certificato di stato di famiglia del lavoratore defunto;
•  certificato di presentazione all’ufficio del registro competente dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, o qualora in relazione alle vigenti norme fiscali gli interessati fossero esonerati dall’obbligo di presentare la predetta dichiarazione, l’attestazione per iscritto di tale circostanza.
•  per figlio minorenne, il decreto del Giudice tutelare che dispone in merito all'accettazione dell'eredità e che autorizza il legale rappresentante del minore a ritirare la quota stessa.

Le somme spettanti “iure proprio” sono quelle previste dall’art.  2122 del C.C., comma 1 (indennità sostitutiva del preavviso e Tfr), la cui corresponsione è indipendente dall’accettazione dell’eredità, in quanto assegnate per legge ai superstiti e non appartengono all’asse ereditario.
La ripartizione somme iure proprio ai sensi del citato articolo del codice civile va operata in base ad un accordo tra le parti ed in assenza dell’accordo, la quota spettante a ciascuno deve essere determinata dal giudice, il quale vi procede determinando innanzitutto quale sia lo stato di bisogno di ciascuno.
Se tra i destinatari dell'indennità sono presenti figli minorenni è necessario l'intervento del Giudice tutelare, su istanza del genitore o del tutore, che deciderà circa l'accettazione dell'indennità e la relativa ripartizione. 
In mancanza dei soggetti previsti dall'art. 2122 del C.C., l'indennità è attribuita secondo le norme della successione legittima oppure secondo il testamento predisposto dal lavoratore.