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MEMOWEB n. 178 del 28/09/2017

Tributi

Rimborso imposte sugli immobili solo nel caso di errore del Catasto

Cassazione: i contribuenti non hanno diritto al rimborso dell'Ici, o di altre imposte pagate sugli immobili, se hanno commesso errori nel calcolo della rendita catastale

L'obbligo di restituzione delle imposte pagate sugli immobili (Ici o Imu) in misura superiore al dovuto è imposto solo quando l'errore nella quantificazione della rendita viene commesso dall'Agenzia delle Entrate.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (Civile, Sez. VI) con l'ordinanza 20463/2017 dello scorso 28 agosto, evidenziando che le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali e non si applicano quando si tratti di modifiche dovute a "correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente".

In altre parole, i contribuenti non hanno diritto al rimborso dell'Ici, o di altre imposte pagate sugli immobili, se hanno commesso errori nel calcolo della rendita catastale, proprio come nel caso di specie, dove risulta evidente "che il preteso errore che ha originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale sarebbe stato commesso dai contribuenti".

Per legittimare il rimborso, quindi, è necessario che l'errore di fatto sia compiuto dall'ufficio catastale (Agenzia delle Entrate) e "risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio".

In allegato, l'ordinanza 20463/2017 della Corte di Cassazione.